Le due sanzioni risalgono al 2021: l'automobilista ha lottato fino al terzo grado di giudizio dopo la vittoria iniziale e il ribaltamento in appello. La Suprema Corte conferma la legittimità dei verbali elevati tramite Velocar Red&Speed Evo-r, ribadendo l'affidabilità dello strumento regolarmente tarato. La donna è stata condannata al pagamento di 550 euro di spese legali
Tre gradi di giudizio, un dispositivo elettronico e un principio ormai entrato a pieno titolo nella giurisprudenza: non basta contestare una multa, bisogna dimostrare che lo strumento con cui è stata elevata non era affidabile. A dirlo è la corte di cassazione che, con ordinanza del 27 marzo 2026, ha chiuso la vicenda di un’automobilista sanzionata a Pescara nel 2021 per eccesso di velocità, confermando la validità dei due verbali che aveva impugnato ed elevati tramite il sistema “Velocar Red&Speed Evo-r”. La donna, che aveva vinto in primo grado, per poi vedersi ribaltata la sentenza in appello e vedere ora chiusa la partita in cassazione, dovrà ora pagare le spese per un totale di 550 euro e un ulteriore contributo unificato, se dovuto. Se in appello il tribunale aveva dato torto all’automobilista sostenendo che è sufficiente “l’approvazione del dispositivo di rilevamento a distanza dell’infrazione e che non fosse invece necessaria la prova della sua omologazione”, ricorda nel dispositivo la cassazione, è proprio l’alta corte a spiegare meglio le regole del gioco. Richiamando altre pronunce, i giudici rimarcano infatti che “le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori” che di fronte a una contestazione da ch la multa la prende, “spetta all'amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento”. Un principio che si estende, specifica, “a qualsiasi ipotesi di accertamento di infrazioni al codice della strada eseguito mediante il ricorso ad apparati di rilevamento a distanza”. Proprio quello, dice l'ordinanza, che il Comune di Pescara avrebbe fatto. La prova sarebbe nel fatto che, come emerso, il dispositivo era stato controllato il 21 dicembre 2020: le multe erano state elevate il 10 e 12 aprile 2021 e quindi entro l’anno. Proprio da questo, dice la cassazione, deriva “l’infondatezza della censura in esame”. Non è andata meglio per le altre contestazioni riguardanti ad esempio, la natura della strada. I giudici nell'ordinanza ricordano che è compito del prefetto individuare le strade o i tratti di queste, “diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza che venga recato pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati”. La ricorrente non avrebbe dunque dimostrato l’inidoneità di quella dove è stata sanzionata, ad essere considerata come strada urbana a scorrimento veloce dato che, comunque per la corte, le valutazioni di merito sono ampiamente discrezionali e non sindacabili nel merito senza prove concrete.